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ARMI: detenzione e custodia

Art. 20 LEGGE 18 aprile 1975, n. 110 . Custodia delle armi e degli esplosivi Denunzia di furto, smarrimento o rinvenimento:

La custodia delle armi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica. Chi esercita professionalmente attivita' in materia di armi o di esplosivi o e' autorizzato alla raccolta o alla collezione di armi deve adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalita' prescritte dalla autorita' di pubblica sicurezza. Chiunque non osserva le prescrizioni di cui al precedente comma e' punito, se il fatto non costituisce piu' grave reato, con l'arresto da uno a tre mesi o con la ammenda fino a lire cinquecentomila. Dello smarrimento o del Furto di armi o di parti di esse o di esplosivi di qualunque natura deve essere fatta immediata denunzia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al piu' vicino comando dei carabinieri. Il contravventore e' punito con l'ammenda fino a lire cinquecentomila. Chiunque rinvenga un'arma o parti di essa e' tenuto ad effettuarne immediatamente il deposito presso lo ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, presso il piu' vicino comando dei carabinieri che ne rilasciano apposita ricevuta. Chiunque rinvenga esplosivi di qualunque natura o venga a conoscenza di depositi o di rinvenimenti di esplosivi e' tenuto a darne immediata notizia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, al piu' vicino comando dei carabinieri. Salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di detenzione e porto illegale di armi o di esplosivi di qualunque natura, il contravventore e' punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire duecentomila. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono determinate le modalita' ed i termini di custodia delle armi e delle parti di cui al primo comma in relazione al numero di armi o parti di armi detenute, prevedendo anche sistemi di sicurezza elettronici o di difesa passiva, nonche' le modalita' ed i termini per assicurare, anche con modalita' telematiche, la tracciabilita' di tutte le armi, delle loro parti e delle munizioni, attraverso l'introduzione di meccanismi di semplificazione e snellimento degli adempimenti previsti.

Art. 20-bis Omessa custodia di armi.

Chiunque consegna a minori degli anni diciotto, che non siano in possesso della licenza dell'autorita', ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone imperite nel maneggio, un'arma fra quelle indicate nel primo e secondo comma dell'articolo 2, munizioni o esplosivi diversi dai giocattoli pirici e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con l'arresto fino a due anni. Chiunque trascura di adoperare, nella custodia delle armi, munizioni ed esplosivi di cui al comma 1 le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone indicate nel medesimo comma 1 giunga ad impossessarsene agevolmente, e' punito con l'arrresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a lire due milioni.
Si applica la pena dell'ammenda da lire trecentomila a lire un milione quando il fatto di cui al primo comma e' commesso:
a) nei luogi predisposti per il tiro, sempre che non si tratti dell'esercizio consentito di attivita' sportiva;
b) nei luoghi in cui puo' svolgersi l'attivita' venatoria.
Quando i fatti di cui ai commi precedenti riguardano le armi, le munizioni o gli esplosivi indicati nell'articolo 1 o armi clandestine, la pena e' della reclusione da uno a tre anni.

Art. 21. Distrazione o sottrazione di armi

Chiunque distrae dalla prevista destinazione, sottrae o comunque detiene le armi di cui agli articoli 1 e 2 al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato ovvero di mettere in pericolo la vita delle persone o la sicurezza della collettivita' mediante la commissione di attentati o comunque di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286 e 306 dello stesso codice, e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

(aggiornamenti nov.2013)


Le armi e le munizioni devono essere detenute nel luogo indicato in denuncia (che non per forza è il luogo di residenza) usando criteri di massima diligenza perchè le stesse non possano essere rubate, usate o maneggiate anche da persone incapaci (bambini) presenti in casa. Si deve anche prevenire che le armi siano maneggiate da persone che non hanno abilitazione o licenza a farlo o che lo facciano senza la stretta sorveglianza del proprietario (es. la moglie, il fratello...ecc.). Ne le armi ne le munizioni possono essere lasciate incustodite in altro luogo e comunque nel luogo di detenzione vanno tenute lontano dalla portata di persone inesperte. Le armi o le munizioni quindi non possono essere lasciate incustodite in auto, in garage, cantina, magazzino salvo che, di stretta appartenenza dell'abitazione garantiscano la stessa sicurezza nella custodia.

Non si possono detenere più di:

n° 3 armi classificate comuni (non da caccia)
n° 12 armi classificate sportive
n° 8 armi antiche artistiche o rare (prodotte prima del 1890 - DM 14.4.1982 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1982, n. 153)
n° illimitato di armi comuni lunghe per uso venatorio
n° 200 cartucce per arma corta
n° 1500 cartucce per uso venatorio (a palla unica)
n° 5Kg. di polvere per ricarica
n° 1000 cartucce a pallini (senza denuncia) e fino a 1500 (con denuncia di detenzione delle sole munizioni superiori alle 1000 iniziali)

ps: una nota circolare limita la detenzione di munizioni per arma lunga a sole 1500 cartucce siano esse a palla o a pallini, quindi la somma delle 1500 certucce da caccia e le 1000 o 1500 cartucce a pallini non dovrà mai superare tale limite.

la custodia del materiale citato, (Custodia delle armi art. 20 Legge 110/75), comprese armi, munizioni e polveri da sparo, da effettuare con la massima cura e diligenza ma NON impone casseforti o armadi blindati, speciali antifurti o accorgimenti costosi da applicare a porte e finestre, ne in caso di allontanamento del proprietario impone che le armi siano smontate o nascoste, ecc. Ogni detentore, nella propria abitazione provvederà a custodire diligentemente ogni cosa assicurandosi la massima attenzione nel farlo, si premurerà di chiudere porte e finenstre in sua assenza e di rendere le armi difficilmente inraggiungibili da eventuali bambini presenti nella casa, ma atrettanto cercherà di far si che non siano rubate.

La diligente custodia delle armi è dovuta anche durante il trasporto e l'uso delle armi fuori dal luogo di detenzione.

Ma: oggi la Cassazione è di parere differente e la giurisprudenza stà, nostro malgrado, cambiando passo; la detenzione deve essere fatta in modo ancora più sicuro.


Sentenza della Cassazione Sez. I, 3 febbraio 1997 n. 741

È ravvisabile il fatto di negligente custodia di arma (art. 20 L. 110/1975) nel comportamento di chi lasci armi, poi oggetto di furto, in una casa abitata saltuariamente, con strutture precarie e fatiscenti, avente porta ed infissi inefficienti, senza alcuna persona addetta ad un controllo almeno saltuario. E' opportuno che chi si sposta da un abitazione ad un altra, provveda ad assicurare la massima sicurezza nella custodia delle armi, nulla vieta di spostare le armi stesse ogni qualvolta si abbandoni un luogo per trasferirsi in un altro, comunicandolo alle Autorità preposte.

E' punibile chi lascia l'arma (nel caso un fucile da caccia) appoggiata nello sgabuzzino senza averlo chiuso a chiave, quando nella stessa abitazione è presente un bambino che può entrarne facilmente in possesso.

La giurisprudenza di Cassazione

Per esempio, con la sentenza numero 16609/2013 (imputato Quaranta) la Corte di Cassazione ha ritenuto integrati gli estremi del reato con riferimento alla condotta consistente nell’aver lasciato le armi ancora funzionanti, seppur vetuste, in bella evidenza nell’abitazione in assenza di ulteriori accorgimenti e precauzioni. Con la sentenza numero 5697/2013 (imputato Avoyer), si è affermato che, al contrario, non costituisce violazione dell’obbligo di diligenza nella custodia delle armi, previsto e sanzionato dall’articolo 20, la detenzione, da parte di taluno, di un fucile da caccia all’interno della autorimessa di sua esclusiva proprietà.

Continuando nella disamina di sentenze della Cassazione meno recenti, rispetto a quelle sopra citate, troviamo decisioni che ritengono integrato il reato nel caso della custodia di una pistola calibro 9 nel cassetto di un comò privo di sistemi di chiusura; nella condotta di colui che lascia un fucile da caccia all’interno di una autovettura parcheggiata in una zona dove è possibile l’esercizio di attività venatoria, sussistendo la concreta possibilità che estranei entrino agevolmente in possesso dell’arma lasciata alla loro portata; nel caso in cui le armi erano state tenute in un armadio chiuso a chiave ma le chiavi erano state collocate sopra il mobile stesso, consentendone l’agevole individuazione da parte dei ladri.

Dalle sentenze della Cassazione si evince poi un altro dato allarmante: in molti casi, l’interessato ha dovuto ricorrere al giudice di legittimità perché in primo grado e/o in appello era stato condannato a seguito della sottrazione delle armi. Spesso infatti, in conseguenza della denuncia di furto da parte dello stesso detentore, gli organi di polizia fanno rapporto all’autorità giudiziaria per il reato di omessa custodia di armi, come se la sottrazione dell’arma fosse la prova inconfutabile della inadeguatezza della custodia.

E ancora:

Un cittadino aveva subito il furto di una pistola nella propria abitazione e oltre al danno, anche la beffa di vedersi recapitare il provvedimento prefettizio e quello questorile che, sulla base della constatata negligente custodia, hanno disposto rispettivamente il divieto di detenzione di armi e la revoca del porto di fucile uso caccia. Inutile è stato il ricorso al TAR e poi al Consiglio di Stato in quanto quest'ultimo con sentenza del 12 luglio 2016 n. 3087 ha affermato che "L’utilizzo di una cassetta con combinazione, riposta all’interno di un comodino della camera da letto, ai fini della custodia di un’arma non può essere considerata una soluzione idonea:
 - perché il comodino è elemento di arredo e non di sicurezza; 
- perché qualsiasi dispositivo di sicurezza, se collocato in un comodino, può essere agevolmente asportato, ancor prima che forzato. sentenza n. 3.087 del 12 luglio 2016

L’aver lasciato due fucili funzionanti all’interno di una vetrinetta in legno, con due ante e vetri non blindati, senza predisporre ulteriori accorgimenti e precauzioni, integra gli estremi del reato contestato, sussistendo la possibilita’ che estranei entrino agevolmente in possesso delle armi, lasciate alla loro portata per violazione dell’obbligo giuridico di usare le necessarie cautele (Sez. 1, n. 1868 del 21/1/2000, Romeo, Rv. 215211; Sez. 1, n. 13894 del 22/10/1999, P.G. in proc. Marguglio, Rv. 215787; vedi, in particolare, Sez. 1, n. 4782 del 27/2/1998, Iannuzzo, Rv. 210482, e vedi anche Sez. 1, n. 12216 del 19/10/1994, Cordua, Rv. 199679,

 


Legge 18 aprile 1975, n. 110

Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi.

(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1975, n. 105)

 

Articolo 10

Divieto di detenzione e raccolta di armi da guerra. Collezione di armi comuni da sparo.

Divieto di detenzione e raccolta di ARMI da guerra
A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, non possono rilasciarsi licenze per la detenzione o la raccolta di armi da guerra, o tipo guerra, o di parti di esse, o di munizioni da guerra. Le armi di cui sia stata autorizzata la detenzione o la raccolta ai sensi dell'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, possono essere trasferite soltanto per successione a causa di morte, per versamento ai competenti organi del Ministero della difesa, per cessione agli enti pubblici di cui al quinto comma ed ai soggetti muniti di autorizzazione per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra ovvero per cessione, con l'osservanza delle norme vigenti per l'esportazione di tali armi, ad enti o persone residenti all'estero. L'erede, il privato o l'ente pubblico cui pervengono, in tutto o in parte, tali armi e' tenuto a darne immediato avviso al Ministero dell'interno ed a chiedere il rilascio di apposita autorizzazione a conservarle. In quanto applicabili si osservano le disposizioni dei precedenti articoli 8 e 9. Chiunque trasferisce le armi di cui all'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per cause diverse da quelle indicate nel precedente comma e' punito con la reclusione da due a sei anni e la multa da lire duecentomila a lire due milioni. E' punito con l'ammenda fino a lire centomila chiunque, essendone obbligato, omette di dare l'avviso previsto nel secondo comma del presente articolo. Salva la normativa concernente la dotazione di armi alle Forze armate ed ai Corpi armati dello Stato, e' consentita la detenzione e la raccolta delle armi e dei materiali indicati nel primo comma allo Stato e, nell'ambito delle loro competenze, agli enti pubblici in relazione all'esercizio di attivita' di carattere storico o culturale nonche' ai soggetti muniti di autorizzazioni per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo. La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' consentita nel numero di tre per le armi comuni da sparo e di dodici per le armi di uso sportivo . Per le armi da caccia resta valido il disposto dell'articolo 37, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. La detenzione di armi comuni da sparo in misura superiore e' subordinata al rilascio di apposita licenza di collezione da parte del questore, nel limite di un esemplare per ogni modello del catalogo nazionale; il limite di un esemplare per ogni modello non si applica ai fucili da caccia ad anima liscia ed alle repliche di armi ad avancarica. Restano ferme le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, per le armi antiche. Sono armi antiche quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1890. Per le armi antiche, artistiche o rare di importanza storica di modelli anteriori al 1890 sara' disposto un apposito regolamento da emanarsi di concerto tra il Ministro per l'interno e il Ministro per i beni culturali entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Dette armi non si computano ai fini di cui al sesto comma**. La richiesta della licenza al questore deve essere effettuata da parte di coloro che gia' detengono armi comuni da sparo in quantita' superiori a quelle indicate nel sesto comma entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per la raccolta e la collezione di armi di qualsiasi tipo e' esclusa la detenzione del relativo munizionamento. Il divieto non si applica alle raccolte per ragioni di commercio e di industria. Fermo restando il divieto di cui al nono comma, il titolare di licenza di collezione, in possesso della capacita' di cui all'articolo 8, puo' trasportare le armi presso poligoni o campi di tiro autorizzati per effettuare prove di funzionamento delle medesime armi. Ai fini del presente comma, la prova di funzionamento puo' essere effettuata, per ciascuna arma con cadenza non inferiore a sei mesi e consiste nello sparo di un numero di colpi non superiore a 62. Il munizionamento acquistato per l'effettuazione della prova di funzionamento deve essere consumato dal titolare della collezione entro ventiquattro ore dall'acquisto. Le violazioni alle disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del presente comma sono punite con l'ammenda fino a 1.000 euro. Chiunque non osserva gli obblighi o i divieti di cui al sesto, ottavo e nono comma e' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione.

Articolo 26

Limiti alla detenzione senza denuncia di munizioni.

È soggetto all'obbligo della denuncia, stabilito dall'art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 g i u g n o 1 9 3 1 , numero 773, chi, in possesso di armi regolarmente denunziate, detiene munizioni per armi comuni da sparo eccedenti la dotazione di 1000 cartucce a pallini per fucili da caccia.


La custodia delle armi e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica.

La legislazione complessa può essere riassunta come segue:
l'arma non deve essere abbandonata per nessun motivo quando portata fuori della propria abitazione, ne lasciata nell'auto incustodita. Non deve essere data a chi potrebbe abusarne, a chi è incapace anche di maneggiarla (bambini, malati ecc.), quando riposta non deve essere facilmente raggiungibile da persone incapaci di maneggiarla o estranei alla vita domestica nonché bambini. 

Chi abita da solo può lasciarla su un comò, ma se arrivano amici in casa dovrà provvedere a riporla in un cassetto lontano dalla portata degli estranei. Sottolineiamo l'uso del buon senso nella detenzione delle armi ed esplosivi. Se lasciamo l'arma in casa per andare al lavoro o in altro luogo lasciando l'abitazione incustodita, provvederemo a chiuderla in un luogo sicuro, un cassetto dell'armadio o comodino e ci premureremo di chiudere le finestre e le porte con diligenza per evitare (rendere difficile) l'introdursi nell'abitazione di estranei malintenzionati. Non sono indispensabili casseforti o armadi blindati se non per una quantità di armi ragguardevole o per una collezione di armi, spesso è però sufficiente anche in questo caso un buon antifurto. Nascondere l'arma smontandone le parti è di poca validità, visto che molti utilizzano detector per cercare casseforti nascoste e altri metalli.

Gli oggetti di libera vendita riproducenti armi anche ad aria compressa o avancarica non sono contemplati da questa normativa.


Sez. 6, n. 9.621 dell'8 settembre 1992:
"
Il generico dovere di massima diligenza nella custodia delle armi, posto dall'art. 20 comma primo, prima parte, della legge 18 aprile 1975 n. 110 a carico di chiunque detenga legittimamente armi, non va con­fuso con quello, specifico, dì adozione di efficienti difese antifurto, posto dalla seconda parte del medesimo art. 20 comma primo della citata legge a carico soltanto dei soggetti ivi indicati (persone che esercitino professionalmente attività in materia di armi o di esplosivi o che siano autorizzate alla raccolta o collezione di armi). Ne consegue che il contenuto del suddetto generico dovere di diligenza va individuato di volta in volta sulla base delle situazioni contingenti, con valutazione riservata al giudice di merito il quale è tenuto a fornire al riguardo logica e adeguata motivazione". (Nella specie, la Corte ha ritenuto non sorretta da adegua­ta e logica motivazione la decisione del giudice del merito il quale aveva affermato la sussistenza del reato, ai sensi dell'art. 20 comma primo, prima parte, della legge n. 110/75, in un caso in cui l'im­putato aveva lasciato il proprio fucile da caccia, poi sottrattogli da ignoti, in una propria casa di campa­gna, regolarmente chiusa a chiave, nascosto sotto un materasso).

Sez. 1, n. 7.154 del 14 dicembre 1999:
"
Non costituisce violazione dell'obbligo di diligenza nella custodia delle armi, previsto e sanzionato dall'art.20 della legge 18 aprile 1975 n.110, la detenzione di un fucile da caccia tenuto in casa sopra un arma­dio, non sussistendo per il privato cittadino alcun obbligo di adottare particolari sistemi ed efficienti misure di difesa contro i furti in abitazione ne ' rilevando l'eventuale inidoneità della suddetta modalità di custodia ad impedire l'impossessamento dell'arma da parte di minorenni o altri soggetti da ritenere incapaci o imperiti, atteso che detta inidoneità può rilevare, sussistendone le condizioni, solo con riferimento alla diversa e specifica ipotesi di reato prevista dall'art.20 bis della legge n.110 del 1975".

SEZ. 1 SENTENZA. 07154 DEL 20/01/00
Non costituisce violazione dell'obbligo di diligenza nella custodia delle armi, previsto e sanzionato dall'art.20 della legge 18 aprile 1975 n.110, la detenzione di un fucile da caccia tenuto in casa sopra un armadio, non sussistendo per il privato cittadino alcun obbligo di adottare particolari sistemi ed efficienti misure di difesa contro i furti in abitazione né rilevando l'eventuale inidoneità della suddetta modalità di custodia ad impedire l'impossessamento dell'arma da parte di minorenni o altri soggetti da ritenere incapaci o imperiti, atteso che detta inidoneità può rilevare, sussistendone le condizioni, solo con riferimento alla diversa e specifica ipotesi di reato prevista dall'art.20 bis della legge n.110 del 1975.

SEZ. 1 SENT. 01868 DEL 18/02/2000
L'obbligo di diligenza nella custodia delle armi previsto dall'art.20 della legge 18 aprile 1975 n.110, quando non si tratti di soggetti che esercitino professionalmente attività in materia di armi ed esplosivi, deve ritenersi adempiuto alla sola condizione che risultino adottate le cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, possono esigersi da una persona di normale prudenza, econdo il criterio dello"id quod plerumque accidit". (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato senza rinvio la decisione con la quale era stata ritenuta la penale responsabilità di un soggetto il quale aveva tenuto le armi nella propria abitazione, munita soltanto dei normali mezzi di chiusura, in un armadio e in una valigia posta sotto il detto mobile).

SEZ. I, SENTENZA N. 15541 del 01/04/2004
Non costituisce violazione dell'obbligo di diligenza nella custodia delle armi, previsto e sanzionato dall'art. 20 della legge 18 aprile 1975 n. 110, la detenzione, da parte di taluno, di un fucile da caccia all'interno del garage di sua esclusiva proprietà, non sussistendo per il privato cittadino alcun obbligo di adottare particolari sistemi ed efficienti misure di difesa antifurto, ne' rilevando l'eventuale inidoneità di tali modalità di custodia ad impedire l'impossessamento dell'arma da parte di minorenni o altri soggetti incapaci o imperiti, dal momento che tale inidoneità può rilevare, sussistendone le condizioni, solo con riferimento alla diversa e specifica ipotesi prevista dall'art. 20-bis della stessa legge (omessa adozione delle cautele necessarie nella custodia di armi).

SEZ. 1, SENTENZA n. 12295 del 15/03/2004
Ai fini della sussistenza del reato previsto dall'art. 20-bis, comma secondo, della legge 18 aprile 1975 n. 110 (omessa adozione delle cautele necessarie nella custodia di armi, munizioni ed esplosivi) è sufficiente la semplice omissione delle cautele commisurate alla diligenza dell'uomo medio e proporzionate al pericolo che la norma intende scongiurare, quale si presenta nel caso concreto. Ne consegue che la custodia dell'arma all'interno di un mobile ed in un ambiente nella particolare disponibilità del legittimo detentore (nella specie, nella camera da letto) va ritenuta cautela adeguata, non richiedendo la norma incriminatrice né l'effettivo impossessamento da parte dei soggetti indicati nel comma precedente dello stesso articolo, ne' l'adozione di precauzioni atte a precludere in modo assoluto a costoro l'impossessamento.

SEZ I, SENTENZA n. 31555 del 12/5/2004
Il reato di cui all'articolo 20-bis, comma 2, della legge 18 aprile 1975 n. 110 è un reato di mera condotta e di pericolo che si perfeziona per il semplice fatto che l'agente non ha adottato «le cautele» che, sulla base delle circostanze di fatto da lui conosciute o conoscibili con l'ordinaria diligenza, era necessario che adottasse, indipendentemente dal fatto che una delle persone indicate dal comma i dello stesso articolo «sia giunta o meno» a impossessarsi dell'arma o delle munizioni. Né per effetto di tale interpretazione potrebbe ritenersi che la contravvenzione de qua sia un'inutile ripetizione di quella di cui all'articolo 20, comma 1, della stessa legge, che prescrive che «la custodia delle armi deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della pubblica sicurezza». Infatti, entrambe le ipotesi contravvenzionali sono dirette alla realizzazione dello stesso «scopo» (la prevenzione di più gravi reati contro la sicurezza pubblica in generale), ma si caratterizzano tra loro per un rapporto di specialità, nel senso che il reato di cui all'articolo 20, comma 1, pone un dovere generalizzato di diligenza nei confronti di tutti i «possessori» delle armi, diretto a impedire che «chiunque» possa impossessarsene; la disposizione di cui all'articolo 20-bis, comma 2, è diretta, invece, a impedire che giungano a impossessarsi delle armi e delle munizioni quelle categorie di persone con riferimento alle quali, proprio per la maggiore pericolosità che può derivare dal maneggio da parte loro di tali strumenti, il legislatore richiede l'adozione di «cautele necessarie», ovverosia di cautele dirette proprio a evitare che possa verificarsi quel particolare tipo di evento. Deriva, secondo i principi generali, che ai fini della configurabilità del reato di cui all'articolo 20-bis, comma 2, della legge 110/1975 non è sufficiente il solo possesso dell'arma - al quale consegue soltanto il dovere di custodire lo strumento con ogni diligenza - ma è necessario (tenuto anche conto della maggiore gravità, nel massimo, della sanzione) che, sulla base di circostanze specifiche, l'agente possa e debba rappresentarsi l'esistenza di una situazione tale da richiedere da parte sua l'adozione di «cautele» specificamente necessarie per impedire l'impossessamento delle armi, non da parte di «chiunque», ma da parte di una persona appartenente a una delle categorie indicate dalla legge, ossia nel comma 1 dello stesso articolo 20-bis.

SEZ. 1 SENT. 04792 DEL 22/05/97
L'art. 20 della legge 18 aprile 1975 n. 110 impone l'obbligo ai possessori a qualsiasi titolo delle armi di cui agli artt. 1 e 2 della stessa legge (armi e munizioni da guerra ed armi e munizioni comuni da sparo) di custodirle con ogni diligenza ai fini della sicurezza pubblica. Poiché la legge non indica le modalità con le quali le armi e le munizioni debbono essere custodite, il concreto accertamento del rispetto del comando legislativo è rimesso, quindi, di volta in volta al prudente apprezzamento del giudice di merito; d'altra parte una tale interpretazione trova riscontro nell'art. 20 bis della citata legge, che, per la più grave ipotesi dell'impossessamento di armi da parte di un minore per omessa custodia delle stesse, richiede espressamente che l'impossessamento sia avvenuto "agevolmente", confermando così che deve escludersi la esistenza del reato quando per l'impossessamento sia necessario porre in essere una condotta particolare diretta a superare gli accorgimenti e le misure adottate dal possessore per la custodia dell'arma. (Nella fattispecie si trattava di detenzione di una pistola custodita in un armadietto chiuso a chiave, ed il figlio dell'imputato era riuscito ad impossessarsi dell'arma svellendo la parete posteriore dell'armadietto medesimo. Il pretore aveva condannato l'imputato ravvisando la violazione dell'obbligo di diligenza di cui all'art. 20 della legge n.110/75; la Suprema Corte, in accoglimento del ricorso, ha annullato senza rinvio l'impugnata sentenza per insussistenza del fatto, enunciando il principio di cui in massima).

Sez.l, n. 6.827 del 13 dicembre 2012: "L'obbligo di diligenza nella custodia delle armi, previsto dall'art. 20 della legge n. 110 del 1975 - quando non si tratti di soggetti che esercitino professionalmente attività in materia di armi ed esplosivi deve ritenersi adempiuto alla sola condizione che risultino adottate le cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, possono esigersi da una perso­na di normale prudenza, secondo il criterio dell'idi quod plerumque accidit". (Nella specie, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna di un soggetto che aveva tenuto avvolta in un panno e col caricatore inserito, sebbene scarico, una pistola sopra un armadio, a cui poteva accedersi solo salendo su una sedia).

Cassazione, sez. I, sentenza n. 20.474 del 13 maggio 2013: Chi detiene regolarmente un'arma in casa deve assicurarsi che la stessa sia custodita in sicurezza, meglio se dentro un armadio chiuso a chiave. Nessuna norma però impone anche l'installazione di un sistema d'allarme. Il caso riguardava un cittadino regolarmente autorizzato alla detenzione di armi che aveva subito il furto di un fucile in casa e per questo è stato denunciato dalla polizia per omessa custodia dello stesso. Quindi è un principio giuridico fra i più saldi che per detenere armi in casa non ci vogliono impianti di allarme, casseforti, armadi blindati. Il decreto legislativo 204/2010 ha stabilito che il Ministero dovrà emanare un regola­mento circa le modalità e i termini di custodia delle armi e delle parti di cui al primo comma in relazione al numero di armi o parti di armi detenute, prevedendo anche siste­mi di sicurezza elettronici o di difesa passiva.

 

  • data 2023